Un Lavoratore pubblico, dopo aver cambiato diversi enti (Camera di Commercio, Comune, Provincia), ha chiesto la rideterminazione del suo Trattamento di fine rapporto (TFS). Voleva che si considerasse l'intera anzianità di servizio, inclusa quella pregressa. La Corte d'Appello aveva riconosciuto il suo diritto, imputando l'onere alla Camera di Commercio. La Cassazione ha invece chiarito che il Trattamento di fine rapporto va calcolato e liquidato solo alla cessazione definitiva dal servizio. L'ente responsabile è l'ultimo ente di destinazione, che deve considerare l'intera anzianità maturata. La sentenza della Corte d'Appello è stata cassata, poiché la Camera di Commercio non era l'ente di destinazione finale del Lavoratore.
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