Un correntista ha citato in giudizio un istituto di credito per ottenere la restituzione di somme addebitate per presunta usura bancaria, anatocismo e commissioni di massimo scoperto. I giudici di merito avevano rigettato la domanda sostenendo che, per i periodi anteriori al 2010, non fosse possibile includere la commissione nel calcolo del costo globale per difetto di omogeneità con le istruzioni della Banca d'Italia. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del correntista. I giudici della Suprema Corte hanno chiarito che, per i periodi antecedenti al 2010, la verifica dell'usura bancaria impone la comparazione separata del tasso di interesse e della commissione di massimo scoperto con le rispettive soglie di legge, superando i vincoli delle direttive amministrative. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio ad un'altra sezione.
Continua »