Un'azienda concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale ha chiesto la condanna in solido di un Comune e della Regione per ottenere il pagamento dei conguagli sui contributi di esercizio dell'anno 2016. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, confermando che la legittimazione passiva trasporto pubblico spetta unicamente al Comune concedente. Con le riforme regionali, infatti, la gestione dei servizi e l'erogazione dei contributi sono state trasferite interamente agli enti locali capoluogo. La Regione svolga solo compiti di programmazione e finanziamento nei rapporti interni con gli enti locali, senza assumere un'obbligazione diretta verso l'azienda concessionaria. Di conseguenza, l'azienda di trasporti non ha alcuna azione diretta verso la Regione per il pagamento dei conguagli o per la mancata determinazione dei costi standard, dovendosi rivolgere unicamente al Comune con cui ha stipulato il contratto di servizio.
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