La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2558/2024, ha stabilito che un contratto preliminare può essere valido anche in caso di firma mancante di una delle parti sull'ultima pagina. La validità sussiste se le pagine precedenti, regolarmente sottoscritte, contengono gli elementi essenziali dell'accordo e se il consenso della parte inadempiente emerge da altri elementi, come il suo comportamento successivo alla stipula. La Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato la nullità del contratto con un approccio eccessivamente formalistico, senza valutare la reale volontà delle parti.
Continua »