Un gruppo di risparmiatori ha citato in giudizio alcuni enti di vigilanza per i danni subiti a seguito del dissesto di un istituto di credito, lamentando un'omessa vigilanza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la responsabilità degli enti di vigilanza ha natura extracontrattuale e non deriva da 'contatto sociale'. Di conseguenza, si applica il termine di prescrizione breve di cinque anni, che decorre dal momento in cui il danno è divenuto oggettivamente conoscibile, come la data della dichiarazione di insolvenza, rendendo l'azione dei risparmiatori tardiva e quindi prescritta.
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