Un lavoratore di una società di trasporti ha ottenuto in appello il diritto a includere nel calcolo della retribuzione ferie tre indennità specifiche (perequativa, compensativa e di turno). La società ha presentato ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha rigettato i motivi relativi all'esclusione delle indennità, confermando, in linea con il diritto europeo, che la retribuzione durante le ferie deve comprendere ogni compenso collegato alle mansioni per non scoraggiare il godimento del riposo. Tuttavia, ha accolto il motivo relativo all'erronea inclusione di un premio di risultato nel conteggio, poiché non oggetto di appello, cassando con rinvio la sentenza su questo specifico punto.
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