Una dipendente universitaria, con la qualifica di collaboratore tecnico presso una clinica convenzionata, ha richiesto il pagamento dell'indennità di equiparazione per allineare il suo stipendio a quello del personale sanitario ospedaliero. L'Università si era opposta, sostenendo che la lavoratrice non avesse dimostrato la parità di mansioni e che non possedesse la laurea. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Università, confermando il diritto della lavoratrice. I giudici hanno stabilito che, per l'indennità di base, contano la qualifica formale e le tabelle ministeriali, senza che sia necessario dimostrare in concreto lo svolgimento di mansioni dirigenziali o il possesso del titolo di studio, elementi richiesti solo per specifiche indennità aggiuntive. L'Università è stata condannata a pagare le spese legali.
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