Un'azienda ha trattenuto somme dalla busta paga di un dipendente, sostenendo di avergli pagato in eccesso le ferie. Il lavoratore aveva maturato le ferie durante un periodo di contratto di solidarietà a orario ridotto, ma le aveva utilizzate dopo il ripristino del tempo pieno. L'azienda pretendeva un ricalcolo al ribasso, ma il lavoratore ha promosso un'azione di accertamento negativo. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del recupero operato dal datore di lavoro. L'azienda, che agisce per la ripetizione di indebito, non ha assolto l'onere della prova, poiché non ha prodotto le buste paga necessarie a dimostrare il presunto pagamento in eccesso. Il ricorso dell'azienda è stato dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali.
Continua »