La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18063/2024, ha rigettato il ricorso dell'erede di un fideiussore contro una società bancaria. La Corte ha stabilito che la clausola penale in un contratto di leasing traslativo, anteriore alla riforma del 2017, non è nulla ma può essere equamente ridotta dal giudice. Ha inoltre confermato la validità della rinuncia preventiva alla tutela ex art. 1957 c.c. da parte del fideiussore, chiarendo che tale clausola non necessita di approvazione specifica. L'ordinanza affronta anche questioni procedurali sulla competenza territoriale e sui vizi di motivazione, dichiarando i relativi motivi inammissibili.
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