Un lavoratore agricolo si è visto revocare l'indennità di disoccupazione. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 8629/2025, ha rigettato il suo ricorso, chiarendo un punto fondamentale: se l'ente previdenziale contesta la veridicità del rapporto di lavoro, l'iscrizione negli elenchi non basta più. In questo scenario, l'intero onere della prova del lavoratore agricolo di dimostrare l'effettività del suo impiego ricade su di lui. La Corte ha applicato il principio della "ragione più liquida", rigettando il ricorso sulla base dell'infondatezza dei motivi relativi alla prova, senza nemmeno esaminare le altre questioni sollevate.
Continua »