Una moglie acquista un appartamento durante il matrimonio, dichiarando nel rogito notarile che l'immobile costituisce bene personale ai sensi di legge. Il marito interviene all'atto confermando la dichiarazione. Successivamente, l'uomo cita la donna in giudizio per chiedere l'accertamento della comproprietà dell'immobile, sostenendo di aver pagato l'intero prezzo con risorse proprie e mutuo bancario. I giudici di merito respingono la domanda, attribuendo alla firma del marito valore di confessione insuperabile. La Corte di Cassazione ribalta la decisione. La Suprema Corte stabilisce che l'esclusione dalla comunione legale richiede l'indicazione precisa e dettagliata dei beni personali ceduti per procurare il denaro. Una formula generica priva la firma del coniuge del valore confessorio, permettendo di dimostrare la reale natura comune dell'acquisto.
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