Con la sentenza n. 34576 del 30/12/2019, la Cassazione Civile, Sez. 5, ha stabilito che il giudicato favorevole ottenuto da un coobbligato in solido (i venditori) si estende anche all'altro coobbligato (l'acquirente) che non ha partecipato al giudizio, se la decisione si fonda su ragioni oggettive, come un vizio di motivazione dell'atto impositivo, e non su motivi personali. La Corte ha quindi annullato l'avviso di accertamento notificato alla società acquirente.
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