La Corte di Cassazione ha annullato una condanna per danneggiamento a seguito di una remissione di querela da parte della persona offesa. La Corte ha stabilito che, per l'efficacia della remissione, non è necessaria un'accettazione esplicita da parte dell'imputato, ma è sufficiente che non vi sia un suo rifiuto espresso o tacito. Di conseguenza, il reato è stato dichiarato estinto. L'impugnazione relativa ad un'ulteriore accusa di minaccia è stata invece dichiarata inammissibile.
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