La Corte di Cassazione ha stabilito che la revoca di un'ordinanza di ammissione di un incidente probatorio non costituisce un atto abnorme, anche se disposta 'de plano' (senza udienza). Nel caso specifico, il GIP aveva revocato la propria decisione dopo aver appreso che il Pubblico Ministero aveva richiesto il rinvio a giudizio, trasferendo di fatto la competenza al GUP. La Corte ha ritenuto che, sebbene la procedura potesse essere viziata per violazione del contraddittorio, l'atto non era estraneo al sistema processuale né creava una stasi insanabile, poiché la parte interessata poteva riproporre l'istanza al giudice competente.
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