La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso avverso un'ordinanza di sequestro. I motivi sono plurimi: l'uso di un mezzo di impugnazione errato (appello anziché ricorso), la proposizione di motivi di merito e non di diritto, e, in via dirimente, la sottoscrizione dell'atto da parte di un avvocato non cassazionista. La Corte ribadisce che tale vizio procedurale non è sanabile, neanche attraverso la conversione dell'atto.
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