Un dipendente pubblico viene indagato per corruzione e le forze dell'ordine eseguono un sequestro preventivo e confisca sulle somme ritenute profitto del reato. Successivamente, le somme vengono temporaneamente restituite all'ente pubblico vittima del reato per permettere un patteggiamento. La Cassazione annulla tale restituzione, ripristinando la misura cautelare destinata allo Stato. L'ente pubblico presenta ricorso per trattenere il denaro, dichiarandosi terzo in buona fede. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso dell'ente pubblico. Il denaro confiscabile per corruzione appartiene prioritariamente all'Erario dello Stato. L'ente pubblico, essendosi costituito parte civile, non può considerarsi terzo estraneo. Inoltre, l'ente ha sbagliato strumento processuale, dovendo eventualmente attivare un incidente di esecuzione. L'ente pubblico viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro.
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