Un'azienda, proprietaria di un autocarro, subisce un sequestro preventivo dopo che il veicolo, dato in uso a un'altra società, viene utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti. L'azienda proprietaria ricorre in Cassazione, sostenendo la sua totale estraneità ai fatti e la sua buona fede. La Corte Suprema, tuttavia, dichiara il ricorso inammissibile. Viene stabilito un principio fondamentale: il ricorso contro il sequestro preventivo del terzo proprietario è limitato. Il proprietario può solo dimostrare la sua titolarità del bene e la sua buona fede (cioè l'assenza di colpa o negligenza), ma non può contestare l'esistenza del reato o il pericolo che ha giustificato il sequestro. Poiché l'azienda ha basato il ricorso su argomenti non ammessi, ha perso la causa.
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