L'Agenzia delle Dogane ha notificato un avviso di accertamento a un intermediario italiano, gestore di una ricevitoria, per il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2008, in solido con un bookmaker estero privo di concessione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del gestore. Pur confermando che gli intermediari sono in genere soggetti passivi dell'imposta, la Corte ha applicato la pronuncia della Corte Costituzionale n. 27/2018. Questa sentenza ha dichiarato illegittima l'applicazione del tributo alle ricevitorie per le annualità anteriori al 2011. Prima di tale data, infatti, i gestori non potevano rivalersi sul bookmaker (traslazione dell'imposta), poiché i contratti e le commissioni erano già definiti. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato l'atto impositivo, esentando il gestore dal pagamento.
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