Il fisco e l’imposta unica sulle scommesse
La tassazione dei giochi e delle scommesse rappresenta da anni un terreno di scontro tra l’Amministrazione finanziaria e gli operatori esteri. Al centro di questo dibattito vi è l’applicazione dell’imposta unica sulle scommesse per le attività svolte sul territorio italiano senza una regolare concessione statale. Molti operatori stranieri utilizzano intermediari locali per raccogliere le giocate, cercando di evitare il prelievo fiscale nazionale. La Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente per fare chiarezza su questo delicato meccanismo, stabilendo confini precisi tra la responsabilità dei gestori locali e quella dei grandi bookmaker internazionali.
Il caso della raccolta scommesse senza concessione
La vicenda nasce da un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’ufficio finanziario contestava l’omesso versamento dei tributi per l’anno d’imposta 2010. L’attività di raccolta delle scommesse avveniva a Taranto presso un centro trasmissione dati locale. Questo centro operava per conto di un noto bookmaker estero con sede a Malta, privo di concessione in Italia. L’amministrazione ha qualificato il bookmaker estero come obbligato in solido con il gestore fisico del punto scommesse. Poiché le parti non avevano presentato alcuna documentazione contabile, l’ufficio ha calcolato l’imposta dovuta in modo forfettario. Il calcolo si è basato sulla media della raccolta scommesse a livello provinciale, richiedendo il pagamento di oltre trentasettemila euro.
Il contrasto sull’anno d’imposta 2010
La società maltese ha impugnato l’atto di accertamento davanti ai giudici tributari. Inizialmente, la commissione provinciale ha respinto il ricorso del contribuente. Successivamente, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha ribaltato la decisione. I giudici d’appello hanno ritenuto che la pretesa del fisco fosse del tutto inesigibile per l’anno 2010. La loro decisione si fondava su una nota sentenza della Corte Costituzionale del 2018. Secondo questa interpretazione, le regole introdotte dalla legge di stabilità del 2011 non potevano applicarsi retroattivamente. Di conseguenza, i giudici d’appello hanno annullato la richiesta di pagamento sia nei confronti del gestore locale sia nei confronti del bookmaker estero.
Le motivazioni: la responsabilità del bookmaker estero
L’Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso in Cassazione, contestando l’errata interpretazione della sentenza costituzionale. I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto fondato il ricorso del fisco. La Cassazione ha spiegato che la pronuncia della Corte Costituzionale del 2018 ha un raggio d’azione limitato. Essa tutela esclusivamente i gestori dei centri di trasmissione dati locali per gli anni anteriori al 2011. Questa tutela nasce dal fatto che i gestori locali facevano affidamento su un quadro normativo che non permetteva loro di trasferire il costo delle tasse sul bookmaker estero. Tuttavia, questa protezione non si estende in alcun modo al bookmaker straniero. L’operatore estero organizza l’attività, fornisce i mezzi e riceve i profitti delle giocate. Pertanto, il bookmaker partecipa direttamente al presupposto impositivo e deve pagare il tributo.
Le conclusioni: l’applicazione dell’imposta unica sulle scommesse
La Corte di Cassazione ha accolto definitivamente il ricorso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I giudici hanno cassato la sentenza d’appello e hanno rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la controversia applicando il principio di diritto stabilito dalla Cassazione. Il bookmaker estero rimane il soggetto passivo d’imposta anche per gli anni precedenti al 2011. L’assenza di una concessione statale non esonera l’operatore straniero dal pagamento dei tributi in Italia. Questa decisione conferma la linea dura del fisco contro l’evasione nel settore dei giochi e garantisce la parità di trattamento con gli operatori autorizzati.
Il bookmaker estero senza concessione deve pagare le tasse in Italia?
S, l’assenza di concessione statale non esonera l’operatore straniero dal pagamento dell’imposta unica sulle scommesse, poich organizza l’attivit sul territorio.
La sentenza della Corte Costituzionale del 2018 protegge anche i bookmaker stranieri?
No, la tutela per le annualit precedenti al 2011 si applica solo ai gestori dei centri di trasmissione dati locali e non ai bookmaker esteri.
Chi risponde del pagamento dei tributi per le scommesse raccolte prima del 2011?
Per gli anni anteriori al 2011, il bookmaker estero risponde direttamente come soggetto passivo d’imposta, anche se il gestore locale esentato.