Imposta Unica Scommesse: la Cassazione conferma la responsabilità del bookmaker estero
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento fondamentale in materia di Imposta Unica Scommesse, stabilendo che la responsabilità fiscale del bookmaker estero è autonoma e distinta da quella del Centro Trasmissione Dati (CTD) che opera sul territorio nazionale. Questa decisione ha importanti implicazioni per gli operatori del settore del gioco, ribadendo principi consolidati e chiarendo l’applicazione di nuove normative processuali.
Il caso: l’esenzione del CTD e il ricorso dell’Agenzia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso dall’Amministrazione finanziaria nei confronti di una società di scommesse con sede all’estero, per il recupero dell’imposta unica erariale relativa all’anno 2010. La Commissione Tributaria Regionale, in riforma della decisione di primo grado, aveva annullato l’atto impositivo. La sua motivazione si basava su una sentenza della Corte Costituzionale (n. 27/2018), la quale aveva escluso la soggettività passiva dei CTD per il periodo anteriore al 2011. Secondo i giudici di merito, l’esclusione della responsabilità del CTD avrebbe comportato, per un presunto vincolo di solidarietà dipendente, anche il venir meno dell’obbligazione del bookmaker estero. Contro questa decisione, l’Agenzia fiscale ha proposto ricorso in Cassazione.
L’Imposta Unica Scommesse e la responsabilità autonoma del bookmaker
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, ritenendo errata l’interpretazione della Commissione Regionale. Gli Ermellini hanno chiarito che la sentenza della Corte Costituzionale citata riguardava esclusivamente la posizione del ricevitore (il CTD) e non quella del bookmaker. Per le annualità precedenti al 2011, la soggettività passiva ai fini dell’Imposta Unica Scommesse ricade pienamente e in via esclusiva sull’operatore estero che organizza e gestisce le scommesse.
La Corte ha smontato la tesi della “solidarietà dipendente”, affermando che l’obbligazione del bookmaker è del tutto autonoma. Di conseguenza, l’esclusione della responsabilità del CTD non ha alcun effetto estintivo sull’obbligo fiscale principale, che rimane in capo al bookmaker. La decisione riafferma un principio chiave: chi trae il profitto dall’attività di scommessa è il soggetto tenuto al pagamento del tributo, indipendentemente dalla qualificazione giuridica dei suoi intermediari sul territorio.
Inammissibile la conciliazione per i giudizi pendenti
Un altro aspetto rilevante dell’ordinanza riguarda l’istanza di conciliazione avanzata dalla società di scommesse, basata sulle nuove disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 220/2023. La Corte ha dichiarato la richiesta inammissibile per un duplice motivo. In primo luogo, la novella legislativa che estende la conciliazione ai giudizi pendenti in Cassazione si applica, per espressa previsione normativa, solo ai ricorsi notificati dopo la sua entrata in vigore (4 gennaio 2024), escludendo quindi le controversie già pendenti. In secondo luogo, la conciliazione estesa alla Cassazione è solo quella “fuori udienza” (art. 48 d.lgs. 546/92) e non quella “in udienza” (art. 48-bis) invocata nel caso di specie.
Le motivazioni
La decisione della Corte si fonda su un’interpretazione rigorosa sia della normativa tributaria sostanziale che di quella processuale. Sul merito, la Cassazione ha ribadito la propria giurisprudenza consolidata, secondo cui la responsabilità del bookmaker è diretta ed esclusiva per l’Imposta Unica Scommesse nel periodo in esame. L’errore della corte di merito è stato quello di creare un collegamento inesistente tra l’obbligazione del CTD e quella del bookmaker. Inoltre, la Corte ha respinto le argomentazioni relative a un presunto contrasto con il diritto dell’Unione Europea, confermando, in linea con la Corte di Giustizia UE, che la normativa fiscale italiana non è discriminatoria in quanto si applica a tutti gli operatori che raccolgono scommesse in Italia.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un importante principio fiscale: la responsabilità per l’Imposta Unica Scommesse grava direttamente sul bookmaker, quale soggetto che organizza l’attività di gioco. L’eventuale assenza di responsabilità di un suo intermediario locale non incide sulla sua autonoma obbligazione tributaria. La pronuncia offre anche un’importante indicazione sull’applicazione temporale delle nuove norme sulla conciliazione, limitandone l’operatività ai soli ricorsi futuri e chiudendo la porta a una loro applicazione retroattiva per i giudizi già in corso davanti alla Suprema Corte.
La responsabilità fiscale del bookmaker estero dipende da quella del suo Centro Trasmissione Dati (CTD) in Italia?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che la responsabilità del bookmaker per l’Imposta Unica Scommesse è autonoma e distinta. L’esclusione della soggettività passiva del CTD per il periodo anteriore al 2011 non fa venire meno l’obbligazione tributaria del bookmaker.
La nuova normativa sulla conciliazione nei giudizi di Cassazione (d.lgs. 220/2023) si applica ai ricorsi già pendenti?
No, la Corte ha stabilito che le nuove disposizioni sulla conciliazione in Cassazione si applicano solo ai ricorsi instaurati dopo l’entrata in vigore del decreto, e non hanno effetto retroattivo sui giudizi già pendenti.
L’applicazione dell’Imposta Unica Scommesse a un operatore estero è in contrasto con il diritto dell’Unione Europea?
No. La Corte ha ribadito, in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, che la normativa fiscale italiana non è discriminatoria, poiché l’imposta si applica a tutti gli operatori che raccolgono scommesse sul territorio italiano, indipendentemente dal luogo in cui sono stabiliti.