Un'azienda conduttrice di un immobile commerciale, costretta alla chiusura a causa delle misure anti-Covid, ha richiesto una riduzione del canone di locazione. Dopo una decisione favorevole in primo grado, la Corte d'Appello aveva respinto la richiesta. La Corte di Cassazione ha confermato quest'ultima decisione, stabilendo che le restrizioni pandemiche, pur potendo giustificare il ritardo nel pagamento, non conferiscono al conduttore un diritto automatico a ottenere una riduzione del canone dal giudice. Il rimedio principale per l'eccessiva onerosità sopravvenuta resta la risoluzione del contratto, non il suo adeguamento forzato.
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