La Corte di Cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso di un imputato condannato per traffico di stupefacenti. La Corte ha respinto tre motivi: l'eccezione di incostituzionalità di una norma processuale, ritenendo non applicabile il principio della retroattività favorevole (lex mitior); la presunta nullità della notifica dell'atto d'appello, confermando la validità della consegna "a mani proprie" anche fuori dal domicilio eletto; e la contestazione sulla determinazione della pena, giudicata correttamente motivata dalla corte di merito. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese.
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