Una società di gestione aeroportuale riceveva pagamenti da una compagnia aerea sull'orlo del fallimento. Dopo la dichiarazione di insolvenza, il commissario straordinario avviava un'azione revocatoria fallimentare per riavere indietro quelle somme. La società aeroportuale si difendeva sostenendo di essere stata obbligata ad accettare i pagamenti per legge (art. 802 Cod. Nav.), per poter autorizzare la partenza degli aerei. La Corte di Cassazione ha dato torto alla società aeroportuale, stabilendo che la conoscenza dello stato di insolvenza rende i pagamenti revocabili. La norma invocata tutela il gestore, ma non lo obbliga ad accettare un pagamento a rischio di revocatoria, né crea un'eccezione alle regole fallimentari. Di conseguenza, la società è stata condannata a restituire oltre 1,7 milioni di euro.
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