APS e insolvenza: la Cassazione traccia una linea netta
La Corte di Cassazione, con una recente sentenza, ha messo un punto fermo su una questione cruciale per il mondo del non profit: quale procedura si applica quando un’associazione entra in crisi? La risposta dei giudici è chiara e distingue nettamente tra le diverse anime del Terzo Settore. Il caso analizzato riguarda la Liquidazione giudiziale Associazione Promozione Sociale, confermando che questa procedura, erede del vecchio fallimento, è la via maestra per le APS che svolgono attività commerciale e si trovano in stato di insolvenza.
Il caso: un’associazione in stato di crisi
La vicenda nasce dalla dichiarazione di liquidazione giudiziale di un’Associazione di Promozione Sociale (APS) da parte del Tribunale. L’associazione, attiva nel campo dell’integrazione, svolgeva un’attività economica rilevante, fornendo servizi a terzi e operando con un’organizzazione di tipo imprenditoriale. Proprio a causa dello stato di insolvenza, un dipendente aveva chiesto l’apertura della procedura concorsuale per recuperare i propri crediti.
La difesa dell’Associazione: una procedura speciale
L’APS si è opposta alla liquidazione giudiziale. Secondo la sua difesa, avrebbe dovuto essere assoggettata a una procedura diversa e meno gravosa: la liquidazione coatta amministrativa. Questa procedura speciale è prevista dalla legge per le cosiddette Imprese Sociali (IS). L’associazione sosteneva che, avendo finalità sociali e non lucrative simili a quelle delle Imprese Sociali, le stesse regole sull’insolvenza avrebbero dovuto applicarsi anche a lei per analogia.
La distinzione chiave: APS e Impresa Sociale non sono la stessa cosa
La Cassazione ha smontato completamente questa tesi. I giudici hanno spiegato che il legislatore, nel 2017, ha creato due normative parallele ma distinte: una per gli Enti del Terzo Settore in generale (inclusi le APS), il D.Lgs. 117/2017, e una specifica per le Imprese Sociali, il D.Lgs. 112/2017. Questa scelta non è casuale. Le Imprese Sociali hanno requisiti formali e sostanziali molto più stringenti: devono iscriversi in un’apposita sezione del Registro delle Imprese, sono soggette a controlli ministeriali specifici e possono avere una struttura societaria. Le APS, invece, hanno una struttura più semplice e sono definite primariamente dalla forma associativa e dal ruolo prevalente del volontariato.
Perché la Liquidazione giudiziale Associazione Promozione Sociale è corretta
La procedura speciale della liquidazione coatta amministrativa, gestita da un’autorità governativa, è strettamente legata al sistema di vigilanza e controllo che il Ministero del Lavoro esercita sulle Imprese Sociali. Questo sistema di controllo non esiste per le APS. Di conseguenza, estendere la procedura speciale alle APS significherebbe applicare un’eccezione senza che ne sussistano i presupposti. In assenza di una norma specifica nel Codice del Terzo Settore, un’APS che opera come un’impresa commerciale e diventa insolvente ricade sotto le regole generali del Codice della Crisi d’Impresa.
Le motivazioni: la specialità delle Imprese Sociali è un regime chiuso
La Corte ha sottolineato che la disciplina delle Imprese Sociali è un regime speciale e, come tale, non può essere applicato per analogia. I fattori che giustificano la procedura speciale per le IS sono molteplici: il criterio formale dell’iscrizione al Registro Imprese, le caratteristiche specifiche dell’attività svolta, il sistema di vigilanza ministeriale e persino un regime fiscale differente. Questi elementi creano uno statuto normativo speciale che non è esportabile. L’elemento comune delle finalità sociali non è sufficiente a rendere le due figure giuridiche uguali di fronte alla legge sull’insolvenza.
Le conclusioni: nessuna eccezione per le APS insolventi
La sentenza si conclude con un principio di diritto molto chiaro: l’articolo 14 del D.Lgs. 112/2017, che prevede la liquidazione coatta amministrativa per le Imprese Sociali, non si applica alle Associazioni di Promozione Sociale. Queste ultime, se insolventi e se ricorrono i presupposti di legge (come lo svolgimento di attività commerciale), sono soggette alla Liquidazione giudiziale Associazione Promozione Sociale. L’associazione ha quindi perso il ricorso e la procedura di liquidazione giudiziale è stata confermata.
Un’Associazione di Promozione Sociale (APS) insolvente fallisce come una normale società?
Sì, se un’APS svolge attività commerciale in modo prevalente e si trova in stato di insolvenza, è soggetta alla liquidazione giudiziale, la procedura che ha sostituito il fallimento per le imprese commerciali.
Perché un’APS non può accedere alla liquidazione coatta amministrativa come un’Impresa Sociale?
Perché la legge riserva questa procedura speciale solo alle Imprese Sociali, che hanno una disciplina normativa distinta (D.Lgs. 112/2017) con requisiti formali, controlli ministeriali e struttura specifici non previsti per le APS.
Cosa dovrebbe fare un’APS per essere soggetta alla liquidazione coatta amministrativa in caso di crisi?
Dovrebbe trasformarsi e acquisire la qualifica formale di Impresa Sociale, iscrivendosi nell’apposita sezione del Registro delle Imprese e rispettando tutti i rigidi requisiti previsti dalla legge per tale qualifica.