Una società creditrice ha impugnato un decreto del Tribunale fallimentare che aveva ammesso solo parzialmente e senza privilegio un suo credito, escludendone un altro. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione, accogliendo il motivo di ricorso relativo alla composizione del collegio giudicante. Nello specifico, il giudice che presiedeva il collegio era lo stesso che aveva agito come giudice delegato nella fase di verifica dello stato passivo, una situazione che impone l'astensione obbligatoria del giudice. La sua partecipazione ha quindi viziato l'intero provvedimento, rendendolo nullo.
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