Una candidata è stata esclusa da una selezione per la qualifica di capotreno perché non raggiungeva l'altezza minima di 1,60 metri, limite stabilito dall'azienda in modo identico per uomini e donne. La Corte d'Appello ha accertato che tale requisito costituisce una discriminazione indiretta di genere, in quanto penalizza sproporzionatamente le donne senza essere strettamente funzionale alle mansioni. I giudici hanno quindi ordinato l'assunzione della lavoratrice e il pagamento delle retribuzioni arretrate. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dell'azienda. La Suprema Corte ha ribadito che imporre lo stesso limite di statura a entrambi i sessi viola il principio di uguaglianza, poiché non tiene conto delle differenze fisiche medie tra uomini e donne, e ha confermato l'ordine di assunzione come misura necessaria per eliminare gli effetti discriminatori.
Continua »