Un imputato, inizialmente accusato di reati puniti con l'ergastolo, non poteva accedere al rito abbreviato. A seguito di vari gradi di giudizio e dell'annullamento della Suprema Corte, il giudice di rinvio ha escluso le aggravanti contestate, applicando la riduzione di un terzo della pena prevista per il rito alternativo. L'interessato ha scelto di non impugnare tale sentenza di condanna. Successivamente, la difesa ha richiesto al giudice dell'esecuzione l'ulteriore sconto di un sesto. La Corte di Cassazione ha confermato che lo sconto di pena per mancata impugnazione spetta anche in questa ipotesi, rigettando il ricorso della Procura Generale.
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