Un automobilista, condannato per guida in stato di ebbrezza con l'aggravante di aver causato un incidente, ha presentato ricorso in Cassazione. Contestava l'affidabilità dell'etilometro, la mancanza di altri sintomi di ebbrezza e la sua responsabilità nell'incidente, oltre alla legittimità costituzionale della revoca obbligatoria della patente. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito la validità scientifica dell'etilometro se omologato e controllato, l'onere della prova a carico del conducente per eventuali malfunzionamenti, e la corretta attribuzione dell'incidente alla sua alterata capacità psicofisica. Ha inoltre confermato la legittimità della revoca della patente come sanzione amministrativa. L'automobilista ha perso il ricorso e dovrà pagare le spese.
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