Un Condannato, già condannato in via definitiva per riciclaggio (art. 648-bis cod. proc. pen.), ha presentato ricorso per la Rescissione del giudicato. Sosteneva di non aver avuto conoscenza del processo, in particolare della citazione a giudizio, e quindi di non aver potuto difendersi. La Corte d'Appello aveva convertito il ricorso, ma la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Suprema Corte ha chiarito che la Rescissione del giudicato si applica solo se il condannato non ha partecipato all'intero procedimento e non ha avuto modo di difendersi. Nel caso specifico, il Condannato aveva avuto conoscenza del processo in appello e aveva già sollevato la questione della notifica, rendendo il ricorso straordinario una duplicazione ingiustificata.
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