La Corte d'Appello aveva dichiarato inammissibile l'appello de L'Imputato perché privo della formale elezione di domicilio prevista dalla legge. L'Imputato, tuttavia, si trovava in stato di detenzione in carcere per il reato in questione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del difensore, stabilendo che l'obbligo di elezione di domicilio non si applica a chi è detenuto. Per i detenuti, infatti, la legge prevede che le notifiche avvengano sempre di persona in carcere. Pretendere questo adempimento formale da un detenuto rappresenta un inutile formalismo che viola il diritto di difesa e l'accesso alla giustizia. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato la decisione precedente, ordinando alla Corte d'Appello di esaminare il merito dell'impugnazione.
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