Una società acquista un immobile e versa le somme per le imposte di registro, ipotecaria e catastale al notaio. Il professionista, tuttavia, non versa il denaro allo Stato. L'Agenzia delle Entrate notifica quindi un avviso di liquidazione alla società acquirente. I giudici di merito annullano l'atto, ritenendo che il Fisco debba rivalersi sul Fondo di garanzia dei notai. La Corte di Cassazione ribalta la decisione, accogliendo il ricorso dell'ufficio finanziario. I giudici chiariscono che l'imposta di registro e responsabilità del notaio non escludono il vincolo di solidarietà delle parti contraenti. Il rapporto tra cliente e notaio è di natura privata e fiduciaria; pertanto, l'inadempimento del professionista non cancella l'obbligo fiscale dell'acquirente, che resta il debitore principale verso l'Erario.
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