Un detenuto sottoposto al regime speciale del 41-bis si è visto negare dall'amministrazione carceraria il permesso di spedire un pacco postale. La Corte di Cassazione ha respinto il suo ricorso, stabilendo un principio importante: l'invio pacchi detenuto 41-bis non costituisce un 'diritto soggettivo' pienamente tutelabile. A differenza del diritto alla corrispondenza (lettere), la spedizione di pacchi è considerata un semplice interesse. Pertanto, l'amministrazione ha la facoltà di limitarla per ragioni di sicurezza, senza che il detenuto possa contestare il diniego tramite lo specifico reclamo previsto per la violazione dei diritti fondamentali. La normativa, infatti, tutela la ricezione di pacchi dai familiari, non l'invio verso l'esterno.
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