Un contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento relativa a cinquanta cartelle esattoriali, ottenendone l'annullamento parziale in appello per prescrizione quinquennale. L'Agente della Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, contestando l'omessa valutazione degli atti interruttivi e l'errata applicazione dei termini di legge. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente di riscossione. I giudici hanno chiarito che in tema di prescrizione crediti erariali, le imposte statali come IRPEF, IRAP e IVA si estinguono nel termine ordinario di dieci anni, mentre solo sanzioni e interessi seguono il termine breve di cinque anni. La sentenza di secondo grado è stata quindi cassata con rinvio per un nuovo esame dei singoli debiti.
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