La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11151/2024, ha rigettato il ricorso di due debitori contro una banca. I giudici hanno chiarito che, in seguito alla dichiarazione di incompetenza del giudice del decreto ingiuntivo, il processo riassunto prosegue come un'azione causale ordinaria, basata sul rapporto di finanziamento originario. Di conseguenza, si applica la prescrizione decennale e non quella breve cambiaria. La Corte ha inoltre confermato che una lettera di messa in mora inviata dal legale della banca è sufficiente a interrompere la prescrizione, anche senza una procura formale allegata. Tutti i motivi di ricorso sono stati respinti.
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