Una società cooperativa si opponeva a un decreto ingiuntivo per il pagamento del prezzo di una cessione di diritto di superficie, eccependo la prescrizione del credito. I giudici di merito avevano respinto l'opposizione, ritenendo che il termine di prescrizione decorresse dalla scadenza venticinquennale della convenzione. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che la prescrizione convenzione edilizia per un'obbligazione di pagamento decorre dalla scadenza del termine previsto per l'adempimento di tale specifica obbligazione, e non dalla scadenza generale dell'accordo.
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