Un'avvocatessa agisce per ottenere il pagamento dei propri compensi professionali, ma la cliente si oppone eccependo la prescrizione presuntiva. Tuttavia, la cliente contesta anche l'esistenza stessa del debito. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32554/2024, chiarisce che la difesa basata sulla prescrizione presuntiva è incompatibile con la negazione del rapporto obbligatorio. Sostenere che un debito non sia mai sorto equivale ad ammettere che non è stato pagato, facendo così crollare il presupposto della prescrizione stessa. La Corte ha quindi cassato la decisione precedente, affermando un principio fondamentale sull'uso corretto di questa eccezione.
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