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Art. 2946 Codice Civile — Anno 2022

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213 provvedimenti

Altri anni per Art. 2946 Codice Civile

Responsabilità contrattuale dell’appaltatore: tempi lunghi
Un'azienda agricola (Il Committente) ha stipulato un contratto di appalto con un'impresa (L'Appaltatore) per installare un impianto fotovoltaico. L'accordo prevedeva anche l'obbligo per l'impresa di presentare la domanda per gli incentivi statali (GSE). L'impianto è stato realizzato, ma l'impresa non ha inviato la domanda, facendo perdere i contributi al cliente. Il Committente ha chiesto il risarcimento dei danni. La Cassazione ha confermato la responsabilità contrattuale dell'appaltatore. Trattandosi di un obbligo accessorio e non di un vizio dell'opera, non si applicano i brevi termini di decadenza e prescrizione previsti per i difetti di costruzione, ma la normale prescrizione decennale. L'Appaltatore è stato condannato a risarcire i danni e a pagare le spese legali.
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Prescrizione crediti contributivi: cartella ko dopo cinque anni
L'ente di riscossione ha impugnato la decisione che dichiarava prescritti i debiti previdenziali di una Società Agricola. L'ente sosteneva che la mancata opposizione alla cartella esattoriale entro i termini di legge avesse allungato il termine di prescrizione a dieci anni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la cartella è un atto amministrativo e non una sentenza. Di conseguenza, non si applica la conversione del termine e la prescrizione crediti contributivi rimane quinquennale. La Società Agricola ha vinto la causa e l'ente è stato condannato al pagamento delle spese legali.
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Prescrizione crediti tributari: IVA salva, sanzioni annullate
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione che dichiarava prescritto un debito IVA richiesto con intimazione di pagamento. La Corte di Cassazione ha chiarito le regole sulla prescrizione dei crediti tributari. Per l'imposta principale (IVA), il termine è decennale e, nel caso specifico, non era decorso poiché la legge numero 147 del 2013 ha previsto una sospensione di sei mesi e quindici giorni per la riscossione dei carichi affidati entro il 2013. Al contrario, per le sanzioni e gli interessi si applica la prescrizione breve di cinque anni, che era già interamente decorsa. La Suprema Corte ha quindi accolto parzialmente il ricorso dell'ente impositore, confermando la validità del debito d'imposta ma annullando le sanzioni e gli interessi ormai prescritti.
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Prescrizione cartelle esattoriali: il fisco vince sulle imposte
Il Contribuente ha impugnato alcune cartelle di pagamento per IRPEF, IVA e IRAP, sostenendo che il diritto alla riscossione fosse ormai estinto per il decorso del termine di cinque anni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che per queste specifiche imposte erariali si applica la prescrizione cartelle esattoriali ordinaria di dieci anni, e non quella breve di cinque anni. I giudici hanno chiarito che la mancata impugnazione della cartella non riduce il termine di prescrizione originario del tributo, il quale rimane decennale per le imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Di conseguenza, il fisco può legittimamente richiedere il pagamento entro dieci anni dalla notifica.
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Prescrizione crediti IRPEF: il fisco vince sul termine breve
Il Contribuente ha impugnato le cartelle di pagamento emesse dall'Amministrazione Finanziaria, sostenendo che il diritto alla riscossione delle imposte fosse ormai estinto per il decorso del termine di cinque anni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione dei giudici di merito. I giudici di legittimità hanno stabilito che la Prescrizione crediti IRPEF (così come per IRES, IRAP e IVA) è soggetta al termine ordinario di dieci anni e non a quello breve di cinque anni. Questo perché i tributi erariali non costituiscono prestazioni periodiche, ma derivano da un'autonoma valutazione dei presupposti per ciascun anno d'imposta. Di conseguenza, la scadenza del termine per opporsi alla cartella non trasforma una prescrizione breve in decennale, ma per l'IRPEF il termine di partenza è già di dieci anni.
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Servitù di uso pubblico: il privato cede davanti al Comune
Una società immobiliare ha contestato l'uso di un proprio terreno, adibito a parcheggio da due aziende vicine, sostenendo l'invalidità della convenzione urbanistica stipulata anni prima con il Comune. La società chiedeva la liberazione dell'area e il risarcimento dei danni. Il Comune ha resistito in giudizio, rivendicando l'esistenza di una servitù di uso pubblico sull'area, nata proprio da quell'accordo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società immobiliare. I giudici hanno chiarito che la convenzione urbanistica ha impresso sul terreno un vincolo reale e permanente. Di conseguenza, è valida la costituzione della servitù di uso pubblico a favore della collettività, indipendentemente dal successivo trasferimento della proprietà del terreno, e l'eventuale mancanza di autorizzazione iniziale del sindaco è stata sanata dalla successiva ratifica dell'ente pubblico.
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Prescrizione dei tributi erariali: fisco salvo dopo dieci anni
Il Contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento per il pagamento dell'IRPEF, sostenendo che il debito fosse estinto per il decorso di cinque anni. L'Amministrazione Finanziaria ha invece resistito, affermando che il termine corretto fosse quello ordinario di dieci anni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del cittadino, confermando che la prescrizione dei tributi erariali (come IRPEF, IRES, IRAP e IVA) è di dieci anni e non di cinque. I giudici hanno chiarito che queste imposte non costituiscono prestazioni periodiche, poiché il presupposto per il pagamento viene verificato anno per anno. Di conseguenza, il debito fiscale del contribuente rimane valido e quest'ultimo è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.
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Contributo di solidarietà: scontro sulla prescrizione in Cassazione
Un professionista in pensione ha ottenuto nei primi gradi di giudizio la restituzione di oltre undicimila euro versati alla propria Cassa di Previdenza a titolo di contributo di solidarietà tra il 2006 e il 2009, ritenuto non dovuto. La Cassa ha proposto ricorso in Cassazione, contestando la restituzione e sostenendo la prescrizione quinquennale del diritto al rimborso, contrariamente alla decisione dei giudici di merito che avevano applicato la prescrizione decennale. La Sesta Sezione Civile, rilevando la complessità e l'importanza della questione sul termine di prescrizione applicabile, ha ritenuto insussistenti i presupposti per una decisione semplificata. Con la presente ordinanza, la Corte ha rimesso la causa alla Quarta Sezione Civile per una trattazione approfondita.
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Contributo di solidarietà: scontro sulla prescrizione del rimborso
Un professionista in pensione ha ottenuto nei primi gradi di giudizio la condanna della propria Cassa di previdenza alla restituzione di oltre 36.000 euro versati come contributo di solidarietà. La Cassa ha proposto ricorso in Cassazione, eccependo la prescrizione quinquennale del diritto al rimborso anziché quella decennale applicata dai giudici di merito. La Sesta Sezione Civile, ritenendo la questione sulla prescrizione di massima importanza per l'uniformità del diritto, ha rimesso la causa alla Quarta Sezione Civile per una trattazione approfondita.
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Contributo di solidarietà: scontro sui tempi del rimborso
Un professionista in pensione ha chiesto alla propria Cassa di previdenza la restituzione delle somme versate a titolo di contributo di solidarietà per un totale di oltre dodicimila euro. I giudici di merito hanno accolto la domanda, ordinando il rimborso e applicando il termine di prescrizione ordinario di dieci anni. La Cassa di previdenza ha proposto ricorso in Cassazione, contestando sia la non dovutezza del contributo sia il termine di prescrizione applicato. La sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con l'ordinanza numero 5356 del 2022, non ha deciso la controversia ma ha rimesso la causa alla quarta sezione. I giudici hanno ritenuto che la questione sulla prescrizione del rimborso richieda una pronuncia di rilievo nomofilattico per garantire un'interpretazione uniforme della legge.
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Giudicato sostanziale: la banca blocca il rimborso del conto
Il caso riguarda gli eredi di un correntista che hanno chiesto alla banca la restituzione di somme indebitamente pagate su un conto di servizio. In precedenza, un altro giudizio aveva già stabilito in via definitiva il saldo del conto corrente principale su cui confluivano i movimenti del conto di servizio. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della banca, stabilendo che il giudicato sostanziale formatosi sul conto principale impedisce un nuovo ricalcolo dello stesso. Poiché il conto di servizio produceva effetti solo trasferendo i saldi sul conto principale, ricalcolare quest'ultimo violerebbe la definitività della prima sentenza, che copre sia quanto dedotto sia quanto si sarebbe potuto dedurre nel primo processo.
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Procura speciale alle liti invalida: il Fisco perde la causa
Un contribuente ha contestato una cartella di pagamento per premi previdenziali non versati, eccependo la prescrizione del credito. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno accolto l'opposizione. L'Agente della Riscossione e l'Ente Previdenziale hanno proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'Agente della Riscossione a causa dell'invalidità della procura speciale alle liti rilasciata a un avvocato del libero foro, in mancanza della necessaria delibera motivata che giustificasse la deroga al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Anche il ricorso dell'Ente Previdenziale è stato dichiarato inammissibile perché depositato oltre i termini di legge. Di conseguenza, la decisione d'appello è diventata definitiva e il contribuente ha vinto la causa, non dovendo pagare le somme richieste.
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Prescrizione medici specializzandi: lo Stato vince sul tempo
Un gruppo di medici, specializzatisi tra il 1986 e il 1997, ha chiesto il risarcimento dei danni per la mancata remunerazione durante la scuola di specializzazione, a causa del tardivo recepimento delle direttive europee da parte dello Stato. I tribunali di merito hanno respinto la domanda per intervenuta prescrizione decennale. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha stabilito che la prescrizione medici specializzandi decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999, che ha rimosso ogni incertezza sul diritto all'indennizzo. Le incertezze giurisprudenziali precedenti non sospendono il termine, in quanto i medici avrebbero potuto interrompere l'inerzia con una semplice diffida stragiudiziale. Di conseguenza, i medici hanno perso la causa e sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
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