Un contribuente acquista un immobile storico usufruendo dell'agevolazione prima casa. L'atto, registrato il 28 giugno 2011, è sottoposto alla condizione sospensiva del mancato esercizio della prelazione da parte dello Stato. Nel 2014, l'Agenzia delle Entrate notifica avvisi di liquidazione contestando i requisiti dell'agevolazione, ritenendo che il termine per l'accertamento decorra dall'avveramento della condizione avvenuto nel 2012. La Corte di Cassazione respinge il ricorso del Fisco. I giudici chiariscono che il termine di decadenza imposta di registro decorre sempre dalla data di registrazione dell'atto, anche in presenza di una condizione sospensiva legata alla prelazione pubblica. Di conseguenza, l'accertamento notificato oltre i tre anni dalla registrazione è nullo per decadenza del potere impositivo dell'ufficio.
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