Una società ha citato in giudizio un istituto di credito per la restituzione di interessi anatocistici. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5517/2024, ha confermato la prescrizione decennale per l'azione di ripetizione, decorrente dalla chiusura del conto corrente affidato. Ha però precisato un punto cruciale: l'onere di provare la natura ripristinatoria dei versamenti, ai fini della decorrenza della prescrizione, spetta al correntista che agisce in giudizio, e non alla banca. Nonostante un errore di diritto della corte d'appello su questo punto, il ricorso della banca è stato rigettato perché non aveva mai contestato l'esistenza di un affidamento che coprisse i versamenti.
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