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Art. 2935 Codice Civile

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1936 provvedimenti

Prescrizione contributi previdenziali: l’INPS perde sul quadro RR
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2011. La richiesta è arrivata oltre il termine di cinque anni dalla scadenza del pagamento. L'ente previdenziale ha sostenuto che il termine fosse sospeso a causa della mancata compilazione del "quadro RR" nella dichiarazione dei redditi, configurando un doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, stabilendo che la mancata compilazione del quadro non equivale a un occultamento intenzionale. Di conseguenza, è scattata la prescrizione contributi previdenziali, poiché l'ente avrebbe potuto accertare il credito con i normali controlli. Il professionista non deve pagare.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde per ritardo
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009, inviando la richiesta oltre il termine di cinque anni. L'ente previdenziale sosteneva che la prescrizione contributi previdenziali fosse sospesa a causa della mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi, configurando un doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che l'omessa compilazione del quadro RR non equivale automaticamente a un occultamento doloso se i redditi sono stati comunque dichiarati. Di conseguenza, il diritto alla riscossione dell'INPS è prescritto e il professionista non deve pagare nulla.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’INPS perde la partita
L'Istituto Previdenziale ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per la Gestione Separata relativi all'anno 2011. L'atto di richiesta è giunto oltre i cinque anni dalla scadenza del pagamento. L'ente pubblico sosteneva che il termine di prescrizione fosse sospeso perché il lavoratore non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi, configurando un occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente, confermando la prescrizione contributi previdenziali. I giudici hanno stabilito che la mancata compilazione del quadro RR non equivale a un doloso occultamento, poiché i redditi erano comunque indicati nella dichiarazione. Di conseguenza, l'ente previdenziale perde la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde contro l’omissione
Un libero professionista si è opposto alla richiesta dell'INPS di pagare i contributi per la Gestione separata relativi all'anno 2011, eccependo la prescrizione. L'ente previdenziale sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il termine di prescrizione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che l'omessa compilazione del quadro RR non equivale automaticamente a un comportamento fraudolento se i redditi sono stati comunque dichiarati. Di conseguenza, è stata dichiarata la prescrizione contributi previdenziali poiché l'ente ha notificato la richiesta oltre il termine di cinque anni dalla scadenza del pagamento, senza che si fosse verificata alcuna sospensione.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde la causa
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2008, notificando l'avviso solo nel 2014. Il professionista ha eccepito la prescrizione contributi previdenziali, essendo trascorso il termine di cinque anni dalla scadenza del pagamento originario. L'INPS ha sostenuto che la prescrizione fosse sospesa perché il professionista non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi, configurando un doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che la mancata compilazione del quadro RR non equivale automaticamente a un occultamento doloso. Di conseguenza, i contributi sono stati dichiarati prescritti e l'INPS è stato condannato a pagare le spese di giudizio.
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Prescrizione contributi Gestione separata: la proroga salva l’INPS
Un avvocato, iscritto all'Albo ma non alla Cassa Forense, si opponeva alla richiesta dell'INPS di pagare i contributi previdenziali per gli anni 2005 e 2006. La Corte d'appello dichiarava il diritto dell'ente prescritto, calcolando il termine quinquennale dalle scadenze ordinarie di giugno. L'INPS ricorreva in Cassazione, sostenendo che per l'anno 2006 il termine di pagamento era stato prorogato da un decreto governativo a luglio. La Suprema Corte accoglie il ricorso dell'ente previdenziale. Il principio stabilito chiarisce che la prescrizione contributi Gestione separata decorre dal giorno di scadenza reale del pagamento, includendo eventuali proroghe o differimenti dei termini fiscali. Di conseguenza, la richiesta di pagamento inviata dall'INPS è tempestiva. La sentenza impugnata viene cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi Gestione separata: la proroga salva l’INPS
Un avvocato libero professionista, non iscritto alla Cassa Forense, si opponeva alla richiesta dell'INPS di pagare i contributi previdenziali per gli anni 2009 e 2010, eccependo la prescrizione. La Corte d'appello accoglieva l'eccezione per l'anno 2010, ritenendo tardiva la richiesta dell'ente. La Cassazione ha però ribaltato la decisione, stabilendo che la prescrizione contributi Gestione separata decorre dalla scadenza effettiva del pagamento, comprensiva delle proroghe governative (D.P.C.M.). Nel caso specifico, la proroga al 6 luglio 2011 ha reso tempestiva la richiesta dell'INPS inviata il 22 giugno 2016. Inoltre, la Corte ha chiarito che la mancata compilazione del quadro previdenziale nella dichiarazione dei redditi non costituisce un occultamento doloso del debito. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’omissione non è dolo
L'INPS ha richiesto a un avvocato, iscritto all'albo ma non alla Cassa Forense, il pagamento dei contributi per la Gestione Separata relativi all'anno 2010. L'intimazione è stata notificata oltre il termine di cinque anni dalla scadenza del pagamento. L'INPS sosteneva che la mancata compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi avesse sospeso il termine per occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente previdenziale, confermando che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla dichiarazione dei redditi. Inoltre, l'omessa compilazione del Quadro RR non costituisce un automatico occultamento doloso del debito. Di conseguenza, l'INPS perde la causa e deve rifondere le spese di giudizio.
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Prescrizione contributi previdenziali: la proroga salva l’INPS
Un avvocato libero professionista, non iscritto alla Cassa Forense, contestava la richiesta dell'INPS di pagare i contributi per l'anno 2009 alla Gestione separata, eccependo la prescrizione. Il professionista sosteneva che il termine di cinque anni decorresse dalla scadenza originaria del pagamento (16 giugno 2010), rendendo tardiva la richiesta dell'ente del 3 luglio 2015. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Pur confermando che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza del pagamento e non dalla dichiarazione dei redditi, i giudici hanno rilevato che un decreto governativo aveva prorogato la scadenza per il saldo al 6 luglio 2010. Di conseguenza, la richiesta dell'INPS, notificata il 3 luglio 2015, è risultata tempestiva per soli tre giorni, obbligando il lavoratore al pagamento.
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Evasione contributiva o omissione: la Cassazione rinvia la scelta
Un professionista ha contestato la richiesta dell'INPS di pagare i contributi alla Gestione Separata per l'anno 2009. La Corte d'Appello ha ridotto le sanzioni, ritenendo che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse una semplice omissione e non una vera e propria evasione contributiva. L'INPS ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo invece la tesi della più grave evasione. La Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, rilevando un contrasto interpretativo su questo tema cruciale, ha emesso un'ordinanza interlocutoria. Con questa decisione, i giudici hanno rimesso la causa alla Quarta Sezione per stabilire una regola chiara e uniforme.
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Insinuazione tardiva di credito: stop alla prescrizione
L'insinuazione tardiva di credito rappresenta uno strumento fondamentale quando emergono debiti contributivi non prescritti grazie a procedure di condono. La Corte d'Appello ha stabilito che la domanda di sanatoria sospende i termini di prescrizione, permettendo la legittima ammissione al passivo fallimentare dei crediti previdenziali e delle relative sanzioni.
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Prescrizione medici specializzandi: lo Stato vince sul tempo
Un gruppo di medici, specializzatisi tra il 1986 e il 1997, ha chiesto il risarcimento dei danni per la mancata remunerazione durante la scuola di specializzazione, a causa del tardivo recepimento delle direttive europee da parte dello Stato. I tribunali di merito hanno respinto la domanda per intervenuta prescrizione decennale. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha stabilito che la prescrizione medici specializzandi decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999, che ha rimosso ogni incertezza sul diritto all'indennizzo. Le incertezze giurisprudenziali precedenti non sospendono il termine, in quanto i medici avrebbero potuto interrompere l'inerzia con una semplice diffida stragiudiziale. Di conseguenza, i medici hanno perso la causa e sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
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Responsabilità professionale del notaio: il tempo per agire
Una società acquirente ha citato in giudizio un professionista per far valere la responsabilità professionale del notaio, chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dall'invalidità di un atto di compravendita immobiliare stipulato con una procura viziata. Il notaio ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento. La Corte di Cassazione ha confermato che il termine di prescrizione decennale inizia a decorrere non dalla stipula dell'atto, ma dal momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile e conoscibile dal danneggiato con l'ordinaria diligenza. Nel caso specifico, tale momento coincide con la notifica dell'atto di citazione con cui un terzo ha chiesto l'annullamento della compravendita. Di conseguenza, l'azione risarcitoria è stata dichiarata prescritta e il ricorso della società è stato rigettato.
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Rimborso IVA indebita: errore milionario ma richiesta tardiva
L'Azienda ha richiesto il rimborso di oltre due milioni di euro versati per errore a titolo di IVA nel 2010. L'istanza è stata presentata nel luglio 2013, ritenendo che il termine biennale decorresse dalla successiva dichiarazione annuale o dal versamento di gruppo. L'Amministrazione Finanziaria ha negato il rimborso per tardività della domanda. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, confermando che il termine per il rimborso IVA indebita inizia a decorrere dal momento della liquidazione periodica mensile in cui l'errore è stato commesso (maggio 2010), e non dalla dichiarazione annuale. L'Azienda perde definitivamente il diritto al rimborso.
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Prescrizione dei contributi previdenziali: INPS vince in Cassazione
Il Datore di Lavoro Agricolo ha proposto opposizione contro un avviso di addebito dell'INPS di oltre 72.000 euro per contributi non versati tra il 1983 e il 1992. Il ricorrente eccepiva la prescrizione dei contributi previdenziali e la decadenza dall'iscrizione a ruolo. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. I giudici hanno chiarito che, avendo l'INPS notificato un atto interruttivo prima del 31 dicembre 1995, si applica il vecchio termine di prescrizione decennale anziché quello quinquennale introdotto dalla riforma del 1995. Inoltre, la decadenza prevista dal decreto legislativo del 1999 non è retroattiva e non si applica agli accertamenti notificati in precedenza. Infine, la richiesta di sgravi per calamità naturali è stata respinta perché il datore di lavoro non aveva presentato una preventiva domanda amministrativa. Il ricorrente perde la causa e deve versare un ulteriore contributo unificato.
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Ripetizione di indebito bancario: il tempo cancella i rimborsi
Una società ha promosso un'azione di ripetizione di indebito bancario contro un istituto di credito per ottenere la restituzione di somme versate su un conto corrente in esecuzione di clausole contrattuali nulle. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda accogliendo l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca. La Corte di Cassazione ha confermato tale decisione dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la prescrizione del diritto alla restituzione decorre dal momento dei singoli pagamenti e non dalla successiva sentenza che accerta la nullità delle clausole. Inoltre, l'istanza di mediazione non interrompe la prescrizione se non contiene elementi precisi per identificare il contratto contestato e la prova della ricezione da parte della banca.
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Iscrizione Gestione Separata: no ai contributi con reddito minimo
Una professionista ha impugnato la richiesta dell'ente previdenziale di pagare i contributi per l'anno 2010, sostenendo che il proprio reddito annuo era inferiore a cinquemila euro e che l'attività non era svolta in modo abituale. La Corte d'Appello aveva ritenuto comunque dovuti i contributi. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della lavoratrice autonoma, stabilendo che l'Iscrizione Gestione Separata richiede una verifica concreta sull'effettiva abitualità dell'attività professionale. Se il reddito è sotto la soglia dei cinquemila euro, il giudice non può presumere automaticamente l'obbligo contributivo, ma deve valutare indizi come l'apertura della partita IVA o l'iscrizione all'albo per dimostrare la continuità del lavoro. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio per un nuovo esame.
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Gestione Separata INPS: la rottamazione estingue la causa
Una professionista ha impugnato la richiesta dell'ente previdenziale di iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata INPS per l'anno 2010. Durante il giudizio di Cassazione, la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata (cosiddetta rottamazione-quater) per sanare il debito contributivo, impegnandosi a rinunciare alla causa. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'adesione alla sanatoria estingue l'utilità della decisione giudiziale. Di conseguenza, il processo si chiude senza una decisione sul merito dell'obbligo contributivo, lasciando fermi gli effetti della definizione agevolata scelta dalla lavoratrice autonoma.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde la causa
L'INPS ha richiesto a un Professionista il pagamento di contributi previdenziali per l'anno 2011 tramite un avviso notificato nel 2019. Il Tribunale e la Corte d'appello hanno dichiarato il credito prescritto, poiché il termine di cinque anni decorreva dalla scadenza del versamento (luglio 2012) e l'INPS aveva agito solo nel 2017. L'INPS ha fatto ricorso sostenendo che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere la prescrizione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che l'omessa compilazione del quadro RR non comporta un automatismo di dolo se il contribuente ha comunque dichiarato i propri redditi in un altro quadro. Di conseguenza, la prescrizione contributi previdenziali è maturata e il Professionista ha vinto la causa.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: stop ai calcoli facili
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un professionista il pagamento di contributi omessi per l'anno 2008. Il lavoratore ha eccepito la prescrizione quinquennale del debito. La Corte d'Appello ha accolto la tesi del professionista, escludendo che l'omessa compilazione del quadro RR costituisse un occultamento doloso del debito idoneo a sospendere i termini. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'Ente Previdenziale, stabilendo che, prima di valutare la sospensione, i giudici di merito avrebbero dovuto verificare l'esatta decorrenza del termine. Infatti, in tema di prescrizione contributi Gestione Separata, l'eventuale differimento dei termini di pagamento previsto per i contribuenti soggetti agli studi di settore sposta in avanti il giorno di inizio della prescrizione stessa, a prescindere dalla condotta soggettiva del contribuente. La causa è stata rinviata per un nuovo esame.
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