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Art. 2935 Codice Civile

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1936 provvedimenti

Prescrizione dei contributi previdenziali: errore formale vs dolo
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Libero Professionista il pagamento dei contributi per la Gestione Separata relativi all'anno 2011. La richiesta è giunta oltre il termine di cinque anni. L'Ente sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi avesse sospeso il termine, configurando un occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ente, confermando la prescrizione dei contributi previdenziali. I giudici hanno chiarito che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del quadro RR e il dolo, specialmente se il professionista ha regolarmente dichiarato i propri redditi in altre sezioni del modello unico. Di conseguenza, il debito contributivo è estinto.
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Prescrizione contributi previdenziali: quadro RR vuoto non è dolo
L'INPS ha richiesto il pagamento di contributi previdenziali a un libero professionista per la gestione separata. Il professionista si è opposto eccependo la prescrizione dei contributi previdenziali, essendo decorsi più di cinque anni. L'INPS sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi avesse sospeso il termine di prescrizione per occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, stabilendo che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del quadro RR e il dolo. Poiché il professionista aveva regolarmente dichiarato i propri redditi in un'altra sezione del modello unico, non vi era alcuna intenzione di nascondere il debito. Di conseguenza, il credito dell'ente previdenziale è stato dichiarato definitivamente prescritto e l'INPS è stato condannato a pagare le spese di giudizio.
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Prescrizione contributi previdenziali: quadro RR vuoto non è dolo
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Libero Professionista il pagamento dei contributi per la gestione separata relativi all'anno 2011. La richiesta è arrivata oltre cinque anni dopo la scadenza del pagamento. L'Ente sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi avesse sospeso il termine per occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ente, confermando la prescrizione contributi previdenziali. I giudici hanno chiarito che non esiste un automatismo tra l'omessa compilazione del quadro RR e il dolo, specialmente se il professionista ha comunque dichiarato interamente i propri redditi da lavoro autonomo nella stessa dichiarazione. Di conseguenza, l'Ente perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde il recupero
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Professionista il pagamento dei contributi per la Gestione Separata relativi all'anno 2011. Il Professionista ha eccepito la prescrizione del credito, poiché la richiesta era giunta oltre il termine di cinque anni. L'Ente Previdenziale ha sostenuto che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi avesse sospeso il termine per occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente, stabilendo che l'omessa compilazione del quadro RR non costituisce un automatico occultamento doloso del debito. Di conseguenza, opera la prescrizione contributi previdenziali e il Professionista non deve pagare le somme pretese.
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Prescrizione del risarcimento danni: alluvione o colpa dello Stato
Una società ha chiesto al Ministero il risarcimento per i danni causati dall'esondazione di un fiume nel 1992. I giudici di merito hanno rigettato la domanda ritenendo il diritto prescritto, sul presupposto che la società potesse percepire subito i vizi di manutenzione delle opere idrauliche. La Cassazione ha invece accolto il ricorso, stabilendo che la prescrizione del risarcimento danni decorre solo dal momento in cui il danneggiato acquisisce una reale consapevolezza tecnico-scientifica del nesso causale tra le carenze delle opere pubbliche e l'evento dannoso. La semplice percezione visiva dell'alluvione non basta a far iniziare il decorso del tempo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’omissione non è dolo
L'ente previdenziale ha richiesto il pagamento di contributi arretrati a un Ingegnere iscritto alla Gestione Separata. Il Professionista ha eccepito la prescrizione del debito. L'ente pubblico ha fatto ricorso sostenendo che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il decorso del tempo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente. I giudici hanno chiarito che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del quadro fiscale e l'intenzione di nascondere il debito. Di conseguenza, la prescrizione contributi previdenziali è confermata e il Professionista non deve pagare le somme richieste, mentre l'ente previdenziale perde la causa e deve versare un ulteriore contributo unificato.
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Prescrizione contributi INPS: l’omesso quadro RR non salva l’ente
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009. Il professionista, iscritto all'Albo ma non alla Cassa Forense per via del reddito inferiore a 5.000 euro, si è opposto eccependo la prescrizione del credito. La Corte d'Appello ha accolto l'eccezione, individuando la scadenza del termine di pagamento come inizio del decorso quinquennale e ritenendo tardiva la richiesta dell'ente. L'INPS ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi avesse sospeso il termine. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che la mancata compilazione non equivale a un occultamento doloso del debito. Di conseguenza, la prescrizione contributi INPS è stata confermata e l'ente previdenziale ha perso la causa.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: stop dell’INPS
Un professionista ha impugnato la richiesta dell'INPS di pagamento dei contributi omessi, eccependo l'avvenuta prescrizione. La Corte d'Appello aveva ritenuto tempestiva la richiesta dell'ente, calcolando la decorrenza della prescrizione dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del professionista, stabilendo che per la prescrizione contributi Gestione Separata il termine iniziale coincide con la scadenza del pagamento dei contributi stessi e non con il successivo termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Quest'ultima rappresenta una mera dichiarazione di scienza e non il presupposto del credito. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi INPS: stop alle pretese tardive dell’ente
L'INPS ha fatto ricorso contro la decisione che dichiarava prescritti i contributi dovuti da un lavoratore autonomo alla Gestione commercianti per l'anno 2005. L'ente previdenziale sosteneva che il termine di prescrizione iniziasse a decorrere solo dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la prescrizione contributi INPS decorre dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi stessi, e non dalla successiva dichiarazione dei redditi, la quale rappresenta solo una comunicazione di dati e non l'origine del debito. Di conseguenza, l'INPS perde la causa e i contributi richiesti rimangono prescritti.
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Prescrizione contributi previdenziali: omissione o dolo?
L'Ente Previdenziale ha richiesto il pagamento di somme a un Professionista per la gestione separata. Il Professionista ha eccepito la prescrizione del credito, accolta in appello. L'Ente Previdenziale ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo che l'omessa compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un doloso occultamento del debito, idoneo a sospendere il termine. La Corte di Cassazione, rilevando la necessità di approfondire la questione della rilevabilità d'ufficio della corretta decorrenza del termine e l'impatto delle proroghe dei versamenti sulla prescrizione contributi previdenziali, ha disposto la rimessione della causa alla Sezione Quarta Civile per una decisione nomofilattica.
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Prescrizione contributi previdenziali: il silenzio non è truffa
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per l'anno 2009, inviando la richiesta nel 2015. I giudici di merito hanno dichiarato la prescrizione contributi previdenziali, ritenendo superato il termine di cinque anni. L'INPS ha sostenuto che la prescrizione fosse sospesa perché il professionista non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi, configurando un doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione, rilevando la complessità della questione relativa alla decorrenza dei termini e alla possibilità per il giudice di rilevarla d'ufficio, ha rimesso la causa alla Sezione Quarta civile per una decisione definitiva.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: vince l’INPS
Un libero professionista ha contestato la richiesta dell'INPS di pagare i contributi previdenziali per l'anno 2008 alla Gestione Separata, sostenendo che il diritto dell'ente fosse ormai estinto per prescrizione quinquennale. Secondo il lavoratore, il termine di cinque anni andava calcolato dalla scadenza ordinaria del 16 giugno 2009, rendendo tardiva la richiesta dell'INPS notificata il 27 giugno 2014. La Corte di Cassazione ha invece rigettato il ricorso del professionista, stabilendo che la prescrizione contributi Gestione Separata decorre dalla data di scadenza effettiva del pagamento, comprensiva delle proroghe disposte via decreto (D.P.C.M.) per i soggetti sottoposti agli studi di settore, fissata nel caso specifico al 6 luglio 2009. Di conseguenza, la richiesta dell'INPS è stata considerata tempestiva e il professionista è stato condannato a pagare i contributi e le spese legali.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: la proroga salva l’INPS
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009. Il Professionista riteneva il debito estinto per decorso del tempo, calcolando la scadenza dal 16 giugno 2010. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'Ente, stabilendo che la prescrizione contributi Gestione Separata decorre dalla scadenza effettiva del pagamento. Nel caso specifico, un decreto governativo aveva prorogato il termine di versamento al 6 luglio 2010. Di conseguenza, la richiesta di pagamento inviata il 30 giugno 2015 è tempestiva, poiché avvenuta prima del compimento dei cinque anni. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte d'appello per un nuovo giudizio.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde sul quadro RR
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi dovuti alla gestione separata per l'anno 2010. Il professionista ha eccepito l'avvenuta prescrizione quinquennale. L'ente previdenziale ha sostenuto che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il decorso del termine. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS, confermando che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine di pagamento. Inoltre, la mancata compilazione del quadro RR non comporta alcun automatismo di occultamento doloso, richiedendo invece un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità. L'INPS perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese di giudizio.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde sul quadro RR
L'INPS ha richiesto il pagamento dei contributi previdenziali a un professionista per l'anno 2010. L'ente sosteneva che la prescrizione contributi previdenziali fosse sospesa poiché il lavoratore non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi, occultando così il debito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS. I giudici hanno chiarito che la mancata compilazione del quadro RR non costituisce un occultamento doloso del debito se i redditi sono stati comunque dichiarati. Pertanto, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento dei contributi e non viene sospesa, in quanto l'ente previdenziale avrebbe potuto accertare l'omissione tramite i normali controlli incrociati con l'Anagrafe tributaria. L'INPS perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: l’omissione non è dolo
L'INPS ha richiesto a una professionista il pagamento dei contributi per gli anni 2009 e 2010. La lavoratrice si è opposta eccependo la prescrizione del credito. L'ente previdenziale ha sostenuto che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il termine di prescrizione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del quadro RR e il dolo. Poiché la professionista aveva regolarmente indicato i propri redditi da lavoro autonomo in un'altra sezione della dichiarazione (quadro CM), non vi era alcuna volontà di nascondere il debito. Di conseguenza, è stata confermata la prescrizione contributi Gestione Separata poiché l'INPS ha notificato la richiesta oltre il termine di cinque anni.
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Prescrizione contributi previdenziali: la proroga salva l’INPS
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS contro la decisione che dichiarava prescritti i contributi della Gestione separata dovuti da una professionista per l'anno 2010. La Corte d'Appello aveva calcolato il termine di prescrizione quinquennale dalla scadenza ordinaria di pagamento. La Cassazione ha invece stabilito che il rinvio dei termini di versamento disposto dal D.P.C.M. del 12 maggio 2011 sposta in avanti anche il giorno di inizio della prescrizione. Di conseguenza, la richiesta di pagamento dell'INPS, giunta prima della nuova scadenza quinquennale ricalcolata al 6 luglio 2011, è tempestiva. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio per un nuovo esame.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde il ricorso
L'INPS ha richiesto a un avvocato, iscritto all'Albo ma non alla Cassa Forense, il pagamento dei contributi per la Gestione Separata relativi all'anno 2007. La Corte d'Appello ha dichiarato prescritta la pretesa dell'ente previdenziale. L'INPS ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il termine di prescrizione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS, confermando che l'omessa compilazione della dichiarazione non equivale automaticamente a dolo. Di conseguenza, la prescrizione contributi previdenziali è maturata regolarmente, liberando il professionista dal pagamento.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’INPS perde per inerzia
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per l'anno 2011, notificando la richiesta oltre il termine di cinque anni. L'ente previdenziale sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi avesse sospeso la prescrizione contributi previdenziali per via di un doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che l'omessa compilazione del quadro RR non equivale a un occultamento intenzionale. Tale omissione rappresenta una semplice difficoltà di accertamento per l'ente, superabile con i normali controlli d'ufficio. Di conseguenza, i contributi sono stati dichiarati definitivamente prescritti e l'INPS è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: INPS perde la causa
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2011. L'ente previdenziale ha notificato la richiesta oltre il termine di cinque anni, sostenendo che la prescrizione contributi Gestione Separata fosse sospesa. Secondo l'INPS, il professionista aveva nascosto dolosamente il debito omettendo di compilare il quadro RR nella dichiarazione dei redditi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. I giudici hanno stabilito che la mancata compilazione del quadro RR non equivale a un occultamento doloso del debito, soprattutto se i redditi sono stati comunque dichiarati altrove. Di conseguenza, i contributi sono prescritti perché l'INPS avrebbe potuto accertare il credito con i normali controlli.
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