La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale in materia di distanze legali tra costruzioni. In una controversia riguardante un edificio costruito a meno di dieci metri dal confine, la Corte ha chiarito che le prescrizioni del D.M. 1444/1968, inclusa la distanza minima di 10 metri, non sono direttamente applicabili nei rapporti tra privati in assenza di un valido strumento urbanistico locale (come il Piano Regolatore Generale - PRG) che definisca le zone territoriali omogenee. Poiché il PRG del comune in questione era stato annullato con effetto retroattivo, la costruzione, avvenuta in quel periodo, non poteva essere soggetta a tale norma. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio.
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