La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29178/2023, chiarisce la ripartizione dell'onere probatorio nei contratti di appalto che includono una garanzia di buon funzionamento. Un'azienda committente si opponeva al pagamento di una fattura per la riparazione di un macchinario, invocando tale garanzia. La Suprema Corte ha ribadito che, in presenza di questa clausola, spetta all'appaltatore dimostrare che il malfunzionamento non deriva da un vizio intrinseco del bene, ma da una causa esterna, come la condotta del committente. Nel caso specifico, il ricorso è stato rigettato perché l'appaltatore aveva provato che il guasto era stato causato da una modifica impropria apportata dall'acquirente al macchinario.
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