Una lavoratrice, assunta con 155 giorni di ritardo da un ente pubblico, ottiene un risarcimento commisurato alle retribuzioni perse. Successivamente, contesta la trattenuta fiscale su tale somma, sostenendo che si trattasse di un risarcimento per 'perdita di chance' e quindi non tassabile. La Corte di Cassazione ha respinto la sua tesi, stabilendo un principio chiaro sulla tassazione del risarcimento del danno: quando la somma ricevuta ha la funzione di sostituire un reddito non percepito (lucro cessante), essa va considerata reddito a tutti gli effetti e, di conseguenza, è soggetta a tassazione. La natura sostitutiva dello stipendio prevale sulla qualificazione formale del danno.
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