Una società impugna davanti ai giudici tributari un'ingiunzione di pagamento per somme dovute a titolo di COSAP. Il giudice di primo grado decide la controversia nel merito, respingendo le ragioni dell'impresa senza trattare la giurisdizione. In appello, la contribuente contesta solo gli aspetti di merito, ma i giudici regionali dichiarano d'ufficio il difetto di giurisdizione tributaria a causa della sentenza costituzionale che ha trasferito la materia al giudice ordinario. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della società: la pronuncia di merito iniziale comporta una decisione implicita sul potere di giudicare. Senza una specifica impugnazione delle parti su tale punto, scatta il giudicato interno sulla giurisdizione, che impedisce al giudice d'appello di spogliarsi d'ufficio della causa.
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