I Debitori, dopo aver ricevuto una richiesta di pagamento da parte della Compagnia di Assicurazioni (creditrice in regresso), hanno costituito due società e trasferito a queste i propri beni immobili per sottrarli al pignoramento. La Compagnia di Assicurazioni e una Banca creditrice hanno impugnato queste operazioni. La Corte di Cassazione ha confermato che la simulazione dell'atto costitutivo di una società di capitali iscritta al registro delle imprese non è configurabile, poiché l'ente ormai esiste per i terzi. Inoltre, l'intento di sottrarre beni ai creditori non dimostra una simulazione assoluta delle vendite né rende illecita la loro causa, ma legittima unicamente l'azione revocatoria. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dei Debitori, confermando l'inefficacia dei trasferimenti immobiliari nei confronti dei creditori.
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