Un lavoratore aveva scelto di destinare le proprie quote di TFR maturando a un fondo di previdenza complementare. Tuttavia, l'azienda datrice di lavoro, successivamente fallita, aveva trattenuto queste somme senza mai versarle al fondo. Il Tribunale aveva escluso il credito del lavoratore dallo stato passivo, ritenendo che solo il fondo pensione fosse legittimato ad agire. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che il TFR destinato a fondo pensione non ancora versato mantiene natura retributiva. Con il fallimento del datore di lavoro, il mandato al versamento si scioglie e la piena titolarità del credito ritorna al lavoratore, che può quindi insinuarsi al passivo in via privilegiata.
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