La Corte di Cassazione ha stabilito che il credito vantato dal gestore del Fondo di Garanzia statale, sorto in seguito al pagamento di una garanzia per un finanziamento a un'impresa poi fallita, deve essere ammesso al passivo fallimentare con privilegio. La Corte ha chiarito che, ai fini del riconoscimento del Privilegio Fondo di Garanzia, il momento rilevante è la data di liquidazione della perdita da parte del gestore, non la data di stipula del finanziamento originario. Se tale liquidazione è successiva all'entrata in vigore della normativa del 2015, il privilegio si applica. La richiesta di ammissione dei crediti per l'aggio di riscossione è stata invece respinta per motivi procedurali.
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