Un consorzio agrario chiede l'ammissione al passivo fallimentare di un credito per la vendita di mangimi, invocando il privilegio delle cooperative agricole. Il tribunale riconosce il privilegio sull'intero importo, compresa l'I.V.A. di rivalsa. Il Fallimento ricorre in Cassazione. La Suprema Corte stabilisce che il privilegio delle cooperative agricole spetta anche per la vendita di prodotti acquistati da terzi, purché l'attività sia strumentale allo scopo mutualistico. Tuttavia, esclude che tale privilegio possa estendersi al credito di rivalsa I.V.A., il quale deve essere ammesso solo in via chirografaria. La Cassazione accoglie parzialmente il ricorso, modificando la collocazione del credito I.V.A.
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