Una società ha contestato avvisi di accertamento per IRES, IVA e IRAP, sostenendo l'inesistenza delle operazioni commerciali. L'Agenzia delle Entrate ha provato le operazioni inesistenti IVA tramite presunzioni semplici, come fatture tra società collegate e servizi mai effettuati. La società ha ricorso, lamentando la violazione dell'onere della prova. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che, una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostra l'inesistenza delle operazioni con indizi, spetta al contribuente provare la loro effettiva esistenza, non bastando la mera esibizione di fatture o la regolarità contabile.
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